Art. 6.
(Piano agroenergetico nazionale).

      1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, definisce, con proprio decreto, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano

 

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agroenergetico nazionale, nel quale sono indicati:

          a) la pianificazione delle superfici e delle coltivazioni per assicurare la produzione, sul territorio nazionale, dei quantitativi di biocarburanti necessari ai fini di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni;

          b) la pianificazione, nel rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali, delle aree rurali da destinare alla produzione di energia eolica, solare, termica e fotovoltaica, attraverso impianti condotti da imprenditori agricoli singoli o associati;

          c) i contenuti e le modalità di attuazione dei contratti e dei progetti di cui all'articolo 3;

          d) gli incentivi per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse di origine agricola;

          e) le operazioni finalizzate allo sviluppo di progetti locali di integrazione tra filiere produttive di bioenergie e utilizzatori finali.

      2. Le regioni, di intesa con le categorie economiche interessate o con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono all'individuazione della localizzazione dei distretti agroenergetici diffusi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).